Protocollo Accoglienza
PREMESSA
Disposizioni in materia di diritto allo studio (Decreto 31 agosto 1999, Art. 45)
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Tuttavia, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia e la loro iscrizione nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani: essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa o durante l'attività alternativa alla religione Cattolica.
Per agevolare la comunicazione tra scuola e famiglia, ove necessario, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
Ultima revisione il 17-09-2024